Art. 47
Contributi straordinari
alle Associazioni provinciali allevatori
(programma 3.1.7.)
1. In relazione alla peculiare funzione svolta nel settore zootecnico dalle Associazioni provinciali allevatori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a favore di dette associazioni sovvenzioni straordinarie nell' anno 1989 fino al 100% della spesa ammissibile per consentire l' acquisto o l' ampliamento delle relative sedi.
2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1989 e nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6769 (2.1.243.3.10.10.) con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie alle Associazioni provinciali allevatori per l' acquisto e l' ampliamento e la ristrutturazione delle relative sedi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.