Art. 42
Indennitā compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, č istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6399 (2.1.234.3.10.10.) con la denominazione << Assegnazione alle Comunitā montane di fondi per la concessione agli imprenditori singoli od associati, alle cooperative, alle societā semplici ed alle societā di persone operanti nel settore agricolo, di un' indennitā compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.