Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 18
 Assunzione mutui per l' attuazione di interventi
nel settore delle opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare nell' anno 1989, ai sensi dell' articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, appositi mutui di complessive lire 7.000 milioni da destinare all' esecuzione delle seguenti opere acquedottistiche per gli importi singolarmente sottoindicati:
a) realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento per lire 6.077.500.000;
b) realizzazione e completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli per lire 922.500.000.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 2329 (2.1.210.3.08.16.) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.077.500.000 per l' anno 1989;
b) capitolo 2330 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione, la realizzazione ed il completamento di opere acquedottistiche nella zona del Basso Friuli finanziate con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 922.500.000 per l' anno 1989.