Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 27 febbraio 1991, n. 117, la illegittimita' costituzionale del comma 2.
2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 34/2017
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 100, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 53/1990
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 1991, n. 504, la illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilita' di continuare l' abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all' interno dell' azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 2, L. R. 41/1991
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 41/1991
6 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 34/2017