Art. 28
1. In sede di prima applicazione del << Regolamento dei concorsi per titoli per l' accesso alla qualifica funzionale di dirigente >> da adottare ai sensi dell'
articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni - con riferimento ai concorsi per l' accesso alla dirigenza gią banditi alla data di entrata in vigore della presente legge - sono fatti salvi a tutti gli effetti esclusivamente gli adempimenti gią espletati in esecuzione del DPGR 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres., nei limiti in cui l' emananda disciplina regolamentare corrisponda integralmente a quella precedente.
2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con DPRG 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres.