Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 15
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 73, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l' accordo per la ripartizione delle aspettative per motivi sindacali si intende debba avvenire fra le tre organizzazioni sindacali con il maggior numero di deleghe conferite alle organizzazioni medesime per la ritenuta dei contributi sindacali.