Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 1
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai Servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1 La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.