Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.
CAPO II
 Norme per l' attuazione dei programmi comunitari
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 19/2000
Art. 13
 Altri interventi
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 11, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese a carico del Fondo regionale per l' Europa per l' affidamento di incarichi di consulenza per la soluzione di problemi attinenti all' adeguamento della legislazione regionale a norme e prescrizioni della Comunità europea e all' utilizzazione degli strumenti comunitari.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 28/1997