Art. 9
Commisurazione e utilizzo dei contributi
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
2. In casi del tutto eccezionali, tenuto conto della particolare importanza dell' iniziativa, si può prescindere dal limite del 75% di cui al comma 1.
3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e nei limiti dell' importo del contributo effettivamente liquidato.
4. La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima.