1.
Il Comitato rappresenta il momento di coordinamento di tutte le iniziative regionali di significato europeo. In particolare:
a) esprime parere sul programma annuale di cui all' articolo 7;
b) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate ai sensi dell' articolo 10;
c) formula indirizzi e proposte per il coordinamento delle iniziative regionali in materia di rapporti con le Istituzioni comunitarie e con il Consiglio d' Europa e delle attivitą comunque collegabili con le finalitą della presente legge.