Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.
Art. 4
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per l' Europa composto in via permanente da:
a) l' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni con funzioni di presidente;
b) il Presidente della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari e per i rapporti esterni;
c) il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;
d) il Direttore regionale dell' Istruzione e della cultura o un suo delegato;
e) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine o loro delegati;
f) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
g) il Presidente della Federazione regionale dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regione d' Europa ( AICCRE ) o un suo delegato;
h) il Presidente dell' Unione regionale delle Province italiane ( UPI ) o un suo delegato;
ik) il Presidente dell' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o suo delegato;
l) il Presidente dell' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ) o un suo delegato;
m) il Presidente dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) o un suo delegato;
o) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;
p) cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e dei coltivatori diretti;
q) un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La designazione dei rappresentanti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in tal senso formulata dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. Trascorso tale termine, il Comitato è costituito sulla base delle designazioni effettuate, comunque fatte salve le successive integrazioni.
3. Il Presidente del Comitato può, a seconda degli argomenti iscritti all' ordine del giorno, convocare alle sedute, in sottocomitato, i membri direttamente interessati agli argomenti stessi, con gli stessi poteri dell' intero Comitato.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, parlamentari europei, rappresentanti di enti locali, di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
Note:
1 Il Comitato regionale per l' Europa, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.