Legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Disposizioni per attuare nella regione Friuli - Venezia Giulia la lotta antiparassitaria guidata e integrata. Nuove norme, modifiche ed integrazioni a disposizioni riguardanti il settore agricolo.
Art. 19
1. Per particolari esigenze agronomiche, tecniche o urbanistiche, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, può disporre, con proprio decreto, variazioni al perimetro e alla superficie della zona cinofila regionale di cui al decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana n. 470/C del 1 febbraio 1973, fissando modalità di gestione e di esercizio.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.