Art. 26
Acquisto di battipista
(programma 3.5.3.)
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8927 dello stato di previsione precitato corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 3 febbraio 1988.