Legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 31/10/1988

Indennitą di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.
Art. 1
Il compenso al Commissario, al Commissario aggiunto, nominato ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e agli Assessori addetti al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste - spettante ai predetti magistrati per l' espletamento delle funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - viene fissato per ciascun giorno feriale in: lire 12.000 per il Commissario; lire 8.000 per il Commissario aggiunto e rispettivamente lire 6.000 per l' Assessore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 34/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/1996
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 45, L. R. 12/2009