Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.
CAPO I
 Enti regionali
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/1989
2 Parole implicitamente soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 18/1993
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 8, comma 7, e 11, comma 4, L.R. 18/93.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.