1. Gli importi delle indennità previsti dal presente Titolo sono all' inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.