Art. 5
Adeguamento degli strumenti urbanistici di Comuni
alle prescrizioni antivalanga
1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, in presenza delle notifiche e comunicazioni previste negli articoli precedenti, devono contenere un elaborato di evidenziazione dei rischi derivanti da fenomeni valanghivi.
2. Le relative norme d' attuazione contengono, ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico - economico ed ambientale, l' indicazione delle opere di protezione degli insediamenti e degli impianti.
3. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanghe è contenuta nel parere di cui all'
articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, espresso dalla Direzione centrale competente in materia di tutela geologica, che deve a tal fine sentire anche la Direzione centrale competente in materia di valanghe
4. Le prescrizioni e i divieti di cui agli articoli 2 e 3 sono sostituiti dalle prescrizioni urbanistiche derivanti dall' entrata in vigore degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 28/2017