Art. 4
Opere di difesa e prevenzione
dai pericoli di valanghe
1. A prescindere dalle previsioni e norme urbanistiche, č consentita la costruzione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe, salvi i nullaosta, le concessioni e le autorizzazioni prescritte dalle leggi dello Stato o della Regione.
2. Quando ricorrano i presupposti della urgenza e dello stato di necessitā, č in ogni caso consentita l' esecuzione di opere di difesa o prevenzione da pericoli di valanghe a carattere provvisorio, salvo il contestuale avvio delle pratiche per ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi per la costruzione delle opere definitive.