Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.
Art. 1
 Finalitą della legge
1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, detta le norme relative all' accertamento dei pericoli di valanga sul territorio regionale.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in materia di protezione civile e quelle in materia di difesa dalle valanghe.