Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.
Art. 1
Finalitą della legge
1.
La presente legge, in attuazione dell'
articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22
, detta le norme relative all' accertamento dei pericoli di valanga sul territorio regionale.
2.
Restano ferme le vigenti disposizioni di cui alla
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64
, in materia di protezione civile e quelle in materia di difesa dalle valanghe.