Art. 4
1. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di cui all' articolo 2, comma 1, o qualora le stesse risultino esaurite, mediante superamento di una prova tecnico - pratica da disciplinarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Con riferimento alle assunzioni del personale di cui all' articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori di cui allo stesso articolo 1, comma 4, qualora non si giunga alla iniziale copertura di tutti i posti disponibili, ovvero nel corso del triennio previsto dal contratto a termine uno o più posti vengano a restare scoperti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricoprire tali posti secondo la medesima procedura di cui all' articolo 2, comma 2.