Art. 20
Cumulo di contributi
1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi agli interessati senza porre in detrazione i contributi eventualmente già accordati, sulla base del verbale di accertamento danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 18, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni.
2. Essi sono altresì cumulabili con i contributi previsti da altre leggi per interventi sullo stesso immobile, purché gli uni e gli altri siano diretti a realizzare finalità non coincidenti.
3. I benefici previsti dalla presente legge non sono tuttavia cumulabili con i benefici già concessi, sulla base del progetto, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.