Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 16
1. Al fine di sopperire alla spesa per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, come definita dall' articolo 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli interessati contributi annui costanti previsti dall' articolo 3, per un periodo di dieci anni, nella misura pari al dieci per cento della parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b).
2. I contributi in annualità costanti sono concessi dalla Segreteria generale straordinaria a seguito della presentazione da parte degli interessati della seguente documentazione:
a) copia conforme della domanda di contributo presentata ai sensi dell' articolo 11;
b) dichiarazione del Sindaco attestante l' importo delle opere di progetto ammesso a contributo, comprensivo delle spese generali e tecniche, nei limiti di cui all' articolo 4, e del contributo in conto capitale;
c) dichiarazione di inizio dei lavori.

3. L' erogazione dei contributi annui costanti è effettuata mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente ai soggetti beneficiari con scadenza fissa annuale a decorrere dall' anno di inizio dei lavori.
4. In caso di morte del soggetto beneficiario il contributo si trasferisce per le intere annualità residue in capo al successore che subentra nella proprietà dell' immobile.
5. In caso di alienazione dell' edificio prima dell' erogazione della decima annualità di contributo, questo è revocato, per le intere annualità residue, con effetto dalla data del negozio di alienazione.
6. Parimenti il contributo è revocato, per le intere annualità residue, in caso di cessione ad altro soggetto della quota di comproprietà intestata al nome del beneficiario prima dell' erogazione della decima annualità.
7. Il contributo è altresì revocato, per le intere annualità residue, nel caso in cui l' immobile sia assegnato a soggetto diverso dal beneficiario per effetto di un atto di divisione intervenuto prima dell' erogazione della decima annualità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 40/1996