Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 15
2. Il Comune, qualora accerti che i lavori siano stati eseguiti in difformità dal progetto approvato, redige apposito verbale e procede al recupero totale o parziale della somma erogata.
3. All' erogazione del contributo per gli interventi in corso di attuazione o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in un' unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del Comune.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 100, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 70, comma 1, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 40/1996
6 Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 5, comma 65, L. R. 4/2001