Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 13
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall' articolo 5.
2. Il programma di cui all' articolo 12, una volta approvato dal Comune, è inviato alla Segreteria generale straordinaria.
6. La Segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla Giunta regionale in sede di riparto.
8. Il Sindaco richiede alla Segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell' importo assegnato.
9. I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 3 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
3 Comma 4 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
4 Comma 5 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 4, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 67, comma 2, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 45, comma 2, L. R. 40/1996
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 4, comma 22, L. R. 12/2010