Art. 10
1. L' autorizzazione a finanziare gli interventi di cui al' articolo 1, secondo comma, numero 3) e terzo comma, della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, prevista dall'
articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, così come specificato con l'
articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, e parzialmente modificata con l'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
2. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numeri 1) e 2) - come modificati ed integrati con l'
articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - e quarto comma della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 con il ricavato dei mutui, la cui autorizzazione è stata disposta con l'
articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e parzialmente modificata con l'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4.
3. L' onere di lire 3.000 milioni previsto dal comma 2 fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
4. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 1 - dal capitolo 1751 del precitato stato di previsione.