Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
CAPO V
 Norme varie, finali e finanziarie
Art. 67
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 39/1989
2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 20/1992
Art. 70
 
1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso al beneficio anche parziale del contributo regionale a riduzione degli oneri relativi agli interessi, per motivi connessi ad una errata determinazione del contributo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda degli interessati, un prestito per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo disposta per tal motivo dagli istituti di credito.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell' istituto di credito mutuante.
3. L' importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.
4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.
5. L' ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.
6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.
7. L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all' articolo 1, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165, apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di erogazione e di rimborso dei prestiti di cui al comma 1.
Art. 73
 
1. In considerazione della necessità dell' adozione di tipologie e soluzioni architettoniche particolari, nonché dell' impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, sono concessi ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto e destinate all' esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, contributi in conto capitale nella misura dell' ottanta per cento del costo desunto dal progetto esecutivo di ricostruzione, escluso l' arredamento.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I benefici eventualmente già concessi per la stessa unità immobiliare, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non si fa luogo all' applicazione dell' articolo 65 della stessa legge, sono detratti dal contributo determinato ai sensi del comma 1.
4. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 75
 
1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:
a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietà dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;
b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;
c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.
Art. 78
1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.
2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l' attitudine all' impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
2 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993
6 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996
10 Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998
Art. 79
1. L' Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalla stesse, promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all' uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.
2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura, deterioramento, o per altri motivi, degradati o inidonei allo scopo cui sono destinati.
3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l' alloggio idoneo all' uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi.
4. Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 81
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità:
a) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il cui recupero strutturale sia stato attuato ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - fra i quali si intendono comprese anche le strutture ricettive destinate allo svolgimento della pratica religiosa - il cui recupero sia stato parzialmente attuato dal Ministero dei beni culturali e ambientali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati fatti oggetto delle provvidenze recate dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati, in aggiunta ai contributi già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, relativamente agli edifici di cui alle lettere a) e c), ed ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, con riferimento agli edifici di cui alla lettera b).
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
Art. 82
 
1. I soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, potranno presentare il progetto esecutivo o rispettivamente il contratto di acquisto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 83
 
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata, per ogni altro intervento pubblico finanziato con spesa a carico dei capitoli alimentati con prelievo di somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, è disciplinato dall' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, eccetto che per il limite di importo ivi fissato che è raddoppiato.
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 86
 
1. Non si dà luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 - limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento - che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.
2. L' erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.
3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma 1 siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d' ufficio, all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente ai lavori autorizzati e non eseguiti.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 87
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualità di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano già proprietari alla data di ripetizione della domanda.
Art. 88
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande erroneamente presentate alla Segreteria generale straordinaria entro i termini utili stabiliti dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi agli effetti contributivi.
Art. 89
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.
Art. 90
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant' anni di età alla data di emissione del relativo decreto di concessione, è riconosciuta la facoltà di chiedere che le residue annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.
Art. 91
 
1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei soggetti titolari dell' impresa esercitata in immobili alieni, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatte valide, agli effetti del conseguimento dei relativi contributi anche da parte dei successori per causa di morte nella titolarità dell' impresa, che abbiano ripetuto le domande stesse entro sei mesi dal decesso del loro dante causa.
Art. 92
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi di trasformazione ad uso diverso dall' abitazione delle superfici utili degli alloggi, ricostruiti con i benefici della citata legge regionale n. 63 del 1977, eccedenti quelle determinate in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.
Art. 93
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza l' audizione del parere dei gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 152, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 95
 
1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate da soggetti carenti del potere di rappresentare validamente il proprietario dell' edificio destinato ad uffici di ministero pastorale, sono fatti validi a tutti gli effetti, ancorché l' edificio non appartenga all' ente ecclesiastico, sempreché il difetto di rappresentanza venga superato mediante ratifica disposta dall' Ente o Istituto beneficiario titolare dell' edificio.
2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell' Ente proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l' edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.
Note:
1 Comma 3 aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 96
 
1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.
2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell' attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.
Art. 97
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell' esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 104
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell' entrata.
Art. 105
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 9302 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione: << Anticipazione ai Comuni delle spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell' articolo 72, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1534 (4.3.1.) con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell' entrata.
Art. 108
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9303 (2.1.233.3.12.32.) con la denominazione: << Finanziamenti per il recupero statico e funzionale ed il completamento degli edifici destinati a sede dell' Istituto tecnico commerciale e statale" G. Marchetti", della Scuola media statale" A. Manzoni" e della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9303 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.