1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell' esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.