Art. 84
1. A favore degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali abbiano portato a compimento i relativi lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, permangono i finanziamenti concessi.
2. Nei casi in cui, all' anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati pur essendo gią scaduti i termini stabiliti, gli Enti destinatari del finanziamento dovranno presentare alla Segreteria generale straordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale i lavori devono essere portati a compimento, pena la decadenza dal finanziamento concesso.
3. Le istanze eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine utile di cui all'
articolo 44, quinto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della fissazione del termine perentorio di ultimazione dei lavori.