Art. 76
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali interessati i finanziamenti necessari per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici del 1976.
2. A tal fine gli enti suddetti devono presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 88, comma 2, L. R. 50/1990