1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza peraltro che gli stessi abbiano conseguito un efficace adeguamento antisismico, č data facoltā di procedere, in luogo della ricostruzione di un alloggio con i benefici previsti dall'
articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, alla riparazione antisismica degli edifici di loro proprietā, beneficiando, allo scopo, di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell' ottanta per cento di quello che sarebbe loro spettato ai sensi del citato
articolo 50 della legge regionale n. 63 del 1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima, e riferiti alla data del decreto di concessione.