Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996
Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 68
1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista dall' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, superfici minime inferiori a quelle previste dall' articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, nel limite massimo del venti per cento limitatamente alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.