1. Le disposizioni di cui all'
articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata
legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietą su un alloggio inultimato.