1. I benefici previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta al cinquanta per cento, per gli interventi, ivi considerati, intrapresi dai soggetti privati prima dell' entrata in vigore della presente legge e necessari alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'
articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.