Art. 36
1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall'
articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che abbiano dovuto effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, ulteriori interventi al manto di copertura ed alle strutture esterne degli alloggi, ricevuti in proprietą a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietą, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici, possono beneficiare per tali interventi di un contributo integrativo in conto capitale fino ad un massimo del cinquanta per cento della relativa spesa sostenuta.
2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993