Art. 27
1. Il termine per l' emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest' ultima, salvo che l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell' organo stesso, della documentazione richiesta.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 24/1989
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 37/1993
3 Comma 2 abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993