1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.