1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al
Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni novanta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli eredi conviventi, alla data degli eventi sismici, con il proprietario originario dell' immobile distrutto o demolito, sempreché non risultino essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare proprietari di altro alloggio adeguato. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.