Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000
2 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000
3 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
CAPO I
Art. 1
 
1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale ed etnico di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano stati eseguiti lavori di riparazione anche con l' utilizzo dei benefici previsti dalla citata legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di tale data siano stati demoliti.
2. Può altresì essere disposta, con le medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l' intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l' immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.
4. Per la riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in base alle norme del comma 2, sono concessi i contributi di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se gli immobili sono ubicati all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in novanta giorni a decorrere dalla notificazione di cui al comma 3. Non sono ammesse domande di intervento pubblico.
7. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 2
1. I benefici recati dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estesi in favore delle Amministrazioni comunali che, successivamente al 6 maggio 1976 e comunque non oltre quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato al loro patrimonio immobili danneggiati dal sisma per destinarli al soddisfacimento di finalità di interesse collettivo.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche quando gli immobili danneggiati dal sisma siano stati acquistati entro il 31 dicembre 1984 per essere destinati al soddisfacimento di esigenze abitative.
3. Anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata con il DPGR n. 1614/Pres. del 5 agosto 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, purché gli interventi di recupero statico e funzionale siano stati inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi considerato all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 3
 
1. A parziale modifica dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, si ha riguardo, ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della citata legge regionale n. 30 del 1977, ai criteri di aggiornamento in vigore alla data del decreto di concessione qualora questa risulti posteriore a quella del decreto di approvazione del progetto di cui all' articolo 31 della medesima legge regionale n. 30 del 1977.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità a quanto previsto al comma 1.
Art. 5
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate dal coniuge non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, possono, su istanza del coniuge proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo ancorché legalmente separato.
Art. 6
 
1. Le disposizioni agevolative di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nell' ipotesi di edifici da riparare per renderli funzionali agli usi consentiti dalla predetta legge regionale n. 30 del 1977, che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che alla data del 6 maggio 1976 vi aveva sede o vi svolgeva un pubblico servizio o una pubblica funzione.
3. Le domande di contributo sono presentate dal proprietario al Comune nel cui territorio è ubicato l' edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, già presentate dai soggetti titolari, alla data del 6 maggio 1976, del diritto di proprietà dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatte valide ai fini della concessione dei relativi contributi a favore dei soggetti legati al proprietario originario da vincolo di parentela e che abbiano acquistato mortis causa la titolarità dell' immobile danneggiato, già oggetto di donazione.
CAPO II
Art. 8
 
1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, già adottata o da adottarsi, e altresì effettuata in adeguamento al Piano urbanistico regionale generale, rimane soggetta alla procedura prevista al Titolo II, Capo II, della suddetta legge regionale.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 11
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni novanta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli eredi conviventi, alla data degli eventi sismici, con il proprietario originario dell' immobile distrutto o demolito, sempreché non risultino essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare proprietari di altro alloggio adeguato. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
Art. 12
 
1. All' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dopo le parole << previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 >> sono aggiunte le parole << ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori. >>.
Art. 14
 
1. Sono ammessi ai benefici di cui all' articolo 46 delle legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i soggetti considerati dall' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell' articolo 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tale data, non risultino ancora definite con l' emissione del provvedimento di concessione.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, nonché a quelli di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono altresì riconosciuti i contributi ventennali costanti previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, sugli incrementi dei parametri di superficie.
Art. 17
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione della non proprietà o della non titolarità di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa in capo agli interessi si intende riferita a quelle ubicate sul territorio nazionale.
Art. 18
 
1. All' articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << primo, secondo e quarto comma >> nonché le parole << eccezion fatta per il terzo comma >> sono soppresse.
Art. 20
 
1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell' ambito dei piani di zona adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione i limiti alle facoltà di alienazione e di locazione disposti dall' articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971.
Art. 21
 
2. Al decimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << di cui al precedente terzo comma >> sono sostituite dalle parole << di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma >>.
3. Al dodicesimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << decimo >>.
Art. 22
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell' articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall' articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, di cui all' articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l' acquisto dell' edificio e per l' eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 23
 
1. All' ultimo comma dell' articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori; >> sono sostituite dalle seguenti: << dopo l' accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell' avvenuta esecuzione di almeno il settanta per cento dei lavori previsti in progetto; >>.
Art. 25
 
1. Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << sette per cento >> sono sostituite dalle parole << dieci per cento >>.
Art. 26
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.
CAPO III
 Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977,
n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 28
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora il decesso del richiedente sia avvenuto anteriormente alla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 30
4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 2, L. R. 50/1990
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 81, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 81, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
CAPO IV
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2 Ampliato il regime transitorio di applicabilita' delle disposizioni abrogate dall' articolo 168, comma 1, L.R. 50/90, ad opera degli articoli 91 e 99 della L.R. 37/93.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 34
1. Le norme di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alla parte di edifici destinata ad attività commerciale o artigianale che, pur non facendo, sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione, appartenga allo stesso proprietario della medesima e da questa non risulti separata da altre proprietà.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 83, L. R. 50/1990
Art. 35
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese a favore dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976.
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 36
1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che abbiano dovuto effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, ulteriori interventi al manto di copertura ed alle strutture esterne degli alloggi, ricevuti in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici, possono beneficiare per tali interventi di un contributo integrativo in conto capitale fino ad un massimo del cinquanta per cento della relativa spesa sostenuta.
2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 37
 
1. All' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le parole << solamente da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ordine ivi previsto, >> sono sostituite dalle seguenti: << da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, >>.
Art. 38
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 41
 
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta al cinquanta per cento, per gli interventi, ivi considerati, intrapresi dai soggetti privati prima dell' entrata in vigore della presente legge e necessari alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42
 
1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 21 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri previsti dall' articolo 18, secondo comma, della medesima legge regionale fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale sui quali gravano, in base alla normativa vigente, gli oneri relativi agli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici cui i muri di sostegno ineriscono.
Art. 43
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall' articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.

Art. 44
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dal precedente articolo 43, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano utilmente presentato le relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 47
 
1. I benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono concessi anche a favore delle associazioni, istituti, società od enti collettivi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato la proprietà di unità immobiliari, ancorché comprese in edifici danneggiati a causa degli eventi sismici, sempreché ne venga conservata l' originaria destinazione d' uso.
2. Sono in ogni caso ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e antisismico dell' intero edificio in cui sono inserite le unità immobiliari di cui al comma 1.
Art. 48
 
1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituiti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalità dell' ente proprietario, in conformità al disposto di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi al finanziamento ivi previsto anche per quei locali posti all' interno di essi destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l' accesso ai quali sia consentito, oltre che ai soci dell' ente proprietario, anche al pubblico.
Art. 50
 
2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, il Segretario generale straordinario è autorizzato, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, con riferimento alle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate, ad emettere, di volta in volta i relativi provvedimenti ricognitivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 52
 
1. Nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni prima dell' emanazione del decreto anzidetto.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 54
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 59
 
2.
Alla fine dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto commi:

Art. 60
 
1. La disposizione di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trova applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 19, abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Art. 61
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio inultimato.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Art. 62
 
1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, agli effetti di cui all' articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, può essere efficacemente manifestata, alle condizioni ivi previste e fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da uno dei componenti il nucleo familiare o da uno degli eredi del soggetto deceduto. Il reddito cui fare riferimento è quello del soggetto rinunciante e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
 
1. Al secondo comma dell' articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole << articoli 38, secondo >> sono inserite le parole << terzo e quarto >> e dopo le parole << 66, terzo >>, sono inserite le parole << quarto e quinto >>.
2. All' ottavo comma dell' articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole << articoli 38, secondo >> è inserita la parola << terzo >> e dopo le parole << 66, terzo >> è inserita la parola << quarto >>.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990
Art. 65
 
1. All' articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole << 30 giugno 1988 >> sono sostituite dalle parole << 30 giugno 1989 >>.
Art. 66
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche per i contratti d' appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria e per i contratti d' opera intellettuale stipulati dai Comuni o dalla medesima Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione degli interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, il termine di trenta giorni, previsto dall' ultimo comma dell' articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 a carico della parte privata contraente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
 Norme varie, finali e finanziarie
Art. 67
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 39/1989
2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 20/1992
Art. 70
 
1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso al beneficio anche parziale del contributo regionale a riduzione degli oneri relativi agli interessi, per motivi connessi ad una errata determinazione del contributo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda degli interessati, un prestito per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo disposta per tal motivo dagli istituti di credito.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell' istituto di credito mutuante.
3. L' importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.
4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.
5. L' ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.
6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.
7. L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all' articolo 1, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165, apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di erogazione e di rimborso dei prestiti di cui al comma 1.
Art. 73
 
1. In considerazione della necessità dell' adozione di tipologie e soluzioni architettoniche particolari, nonché dell' impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, sono concessi ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto e destinate all' esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, contributi in conto capitale nella misura dell' ottanta per cento del costo desunto dal progetto esecutivo di ricostruzione, escluso l' arredamento.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I benefici eventualmente già concessi per la stessa unità immobiliare, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non si fa luogo all' applicazione dell' articolo 65 della stessa legge, sono detratti dal contributo determinato ai sensi del comma 1.
4. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 75
 
1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:
a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietà dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;
b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;
c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.
Art. 78
1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.
2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l' attitudine all' impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
2 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993
6 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996
10 Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998
Art. 79
1. L' Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalla stesse, promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all' uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.
2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura, deterioramento, o per altri motivi, degradati o inidonei allo scopo cui sono destinati.
3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l' alloggio idoneo all' uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi.
4. Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 81
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità:
a) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il cui recupero strutturale sia stato attuato ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - fra i quali si intendono comprese anche le strutture ricettive destinate allo svolgimento della pratica religiosa - il cui recupero sia stato parzialmente attuato dal Ministero dei beni culturali e ambientali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati fatti oggetto delle provvidenze recate dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati, in aggiunta ai contributi già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, relativamente agli edifici di cui alle lettere a) e c), ed ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, con riferimento agli edifici di cui alla lettera b).
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
Art. 82
 
1. I soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, potranno presentare il progetto esecutivo o rispettivamente il contratto di acquisto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 83
 
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata, per ogni altro intervento pubblico finanziato con spesa a carico dei capitoli alimentati con prelievo di somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, è disciplinato dall' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, eccetto che per il limite di importo ivi fissato che è raddoppiato.
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 86
 
1. Non si dà luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 - limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento - che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.
2. L' erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.
3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma 1 siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d' ufficio, all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente ai lavori autorizzati e non eseguiti.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 87
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualità di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano già proprietari alla data di ripetizione della domanda.
Art. 88
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande erroneamente presentate alla Segreteria generale straordinaria entro i termini utili stabiliti dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi agli effetti contributivi.
Art. 89
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.
Art. 90
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant' anni di età alla data di emissione del relativo decreto di concessione, è riconosciuta la facoltà di chiedere che le residue annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.
Art. 91
 
1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei soggetti titolari dell' impresa esercitata in immobili alieni, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatte valide, agli effetti del conseguimento dei relativi contributi anche da parte dei successori per causa di morte nella titolarità dell' impresa, che abbiano ripetuto le domande stesse entro sei mesi dal decesso del loro dante causa.
Art. 92
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi di trasformazione ad uso diverso dall' abitazione delle superfici utili degli alloggi, ricostruiti con i benefici della citata legge regionale n. 63 del 1977, eccedenti quelle determinate in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.
Art. 93
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza l' audizione del parere dei gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 152, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 95
 
1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate da soggetti carenti del potere di rappresentare validamente il proprietario dell' edificio destinato ad uffici di ministero pastorale, sono fatti validi a tutti gli effetti, ancorché l' edificio non appartenga all' ente ecclesiastico, sempreché il difetto di rappresentanza venga superato mediante ratifica disposta dall' Ente o Istituto beneficiario titolare dell' edificio.
2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell' Ente proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l' edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.
Note:
1 Comma 3 aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 96
 
1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.
2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell' attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.
Art. 97
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell' esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 104
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell' entrata.
Art. 105
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 9302 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione: << Anticipazione ai Comuni delle spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell' articolo 72, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1534 (4.3.1.) con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell' entrata.
Art. 108
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9303 (2.1.233.3.12.32.) con la denominazione: << Finanziamenti per il recupero statico e funzionale ed il completamento degli edifici destinati a sede dell' Istituto tecnico commerciale e statale" G. Marchetti", della Scuola media statale" A. Manzoni" e della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
5. Sul medesimo capitolo 9303 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.