Art. 15
1. In caso di decesso dei soggetti considerati dal penultimo comma dell'
articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'
articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall'
articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dall'
articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, nonché quelli previsti dall'
articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, può essere presentata dai soggetti di cui all'
articolo 42, quinto comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell' ordine ed alle condizioni ivi previste.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il decesso sia avvenuto dopo gli eventi sismici e prima della data di entrata in vigore della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 40/1996