Legge regionale 02 maggio 1988, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Art. 14
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1967, n. 223.