Art. 17
1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle << A >> e << B >>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell' articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. L' elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi pił referendum, all' elettore vengono consegnate pił schede di colore diverso; in tal caso l' ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l' ordine di prioritą delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 12, comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 19/1991
2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/1991