Art. 2
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.
2. L'Amministrazione regionale concede, altresė, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, con particolare riguardo a:
a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato;
b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini;
c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013