Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013