Art. 40
Disciplina del commercio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Note:
1 Comma 3 aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989 con gli effetti di cui all' articolo 10 della medesima legge.