Art. 67
Definizione transitoria di procedimenti e impegni
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, rimane di competenza della Regione. Rimane parimenti di competenza della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle ulteriori annualitą di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni agli Enti locali, qualora l' impegno relativo alla prima annualitą abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
2. La Giunta regionale, sentita la conferenza di cui all' articolo 23, provvede a disciplinare il subentro degli Enti locali negli affari pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno, al fine di evitare interruzione di attivitą amministrativa.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 2/1989