Art. 36
Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero
1.
Sono di competenza della Regione:
a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui č riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attivitā formativa di interesse regionale.
2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attivitā ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attivitā ricreative e sportive di base.