Art. 27
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l' acquisto, la realizzazione, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell' obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.
2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell' iniziativa diretta per l' edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell' intervento per l' edilizia scolastica di competenza dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017