Art. 237
1. Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano l' ordinamento degli enti di cui alla presente Parte IV che non riguardino l' organizzazione degli uffici ed il controllo e la vigilanza sugli enti medesimi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/1988
2 Comma 3 abrogato da art. 77, comma 4, L. R. 42/1996