Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 71
1. ( OMISSIS )
2. ( OMISSIS )
3. ( OMISSIS )
4. ( OMISSIS )
5. ( OMISSIS )
6. ( OMISSIS )
7. ( OMISSIS )
8. Per le finalitą previste dall' articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
9. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
11. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.
12. Il finanziamento di cui al comma 10 potrą essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il Comune di Osoppo č tenuto, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Commi da 1. a 7. omessi, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.
2 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1995
Art. 76
 Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
4. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Per le finalitą di cui all' articolo 34, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.