Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 36
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, comma 2, della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010