Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 31
 Servizi bibliotecari, museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, č autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 80 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Le annualitā relative al limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, ed iscritte sul capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 111.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
4. Per le finalitā previste dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 č autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 311.200.000.
5. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 311.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 933.600.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.